1 PREMESSA
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Di seguito vengono analizzate le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020, rispetto a quelle già oggetto di precedenti circolari.
2 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI
Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.
2.1 MORATORIA SUI FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING
In particolare, viene previsto che:
le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:
· il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
· anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.
Ambito soggettivo
La moratoria trova applicazione in relazione:
· alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che:
· hanno meno di 250 occupati e
· hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
· aventi sede in Italia.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:
· titolari di partita IVA;
· iscritti agli Ordini o senza Albo;
· aventi sede in Italia.
Come precisato dal suddetto Ministero:
· deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
· non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Ambito oggettivo
La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:
· nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
· a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.
Condizioni di applicazione della moratoria
Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:
· mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
· corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.
Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.
Bozza di modello
Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall’autocertificazione) da utilizzare per la moratoria.
Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.
COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE
DI CUI ALL’ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020
Spett.le ..........................................................
Via PEC .........................................................
Io sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ………................................ il .................... e residente a ……..…….………............... Via ........................................................... n. ......, in qualità di titolare/legale rappresentante della …………………………………………….
........................................................................................................................................., residente in ....................................................................., Via ................................................................. n. ........, codice fiscale ................................................................. partita IVA ……………………………………
DICHIARO
di essere titolare/legale rappresentante di una Microimpresa/Piccola impresa/Media Impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, avente sede in Italia;
di non essere titolare di esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
Di conseguenza,
CHIEDO
che non siano revocati fino al 30.9.2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, con riferimento all’apertura di credito in conto corrente
n. …………………………………… con scadenza il ....................................................... / prestito .......................................................... accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;
oppure
che sia prorogato fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni, il contratto di prestito non rateale n. .............................................................., con scadenza al ..............................................., unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. b) del DL 18/2020;
oppure
che sia sospeso sino al 30.9.2020 il pagamento dell’intera rata (oppure della quota di capitale) del mutuo ................................................................. in scadenza al ......................................., / dei canoni di leasing relativi al finanziamento ............................................................ in scadenza al ............................................................, ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. c) del DL 18/2020, con conseguente dilazione del piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.
Si allega autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
..........................................., li ..............................
Firma
.............................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL DPR 445/2000)
Io sottoscritto/a …………………………............................................. nato/a a .................................... il .............................. e residente a ................................................ Via ............................................. n. ........., in qualità di titolare/legale rappresentante della ..............................................................., residente in ............................................................, Via ….…............................................................ n. ........., codice fiscale ..............................................................................................,
DICHIARO
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.
......................................., li .......................................
Firma .............................................
2.2 GARANZIA A FAVORE DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
L’art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate.
Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati in applicazione della moratoria.
La garanzia potrà essere attivata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telematica, che dovrà recare l’indicazione dell’importo massimo garantito, e coprirà solo in parte i danni subiti dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19. In particolare, il Fondo garantisce:
· per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi dei prestiti, alla data del 30.9.2020, rispetto all’importo utilizzato alla data del 17.3.2020;
· per un importo pari al 33%, i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata;
· per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.9.2020 e che siano state sospese.
3 POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.
Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:
· la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
· fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);
· l’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
· la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi;
· i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
· diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
· viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.
4 SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE HANNO SOFFERTO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.
In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:
· non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
· hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
· operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale.
5 ACCESSO AL FONDO MUTUI PRIMA CASA PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI
L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.
5.1 REQUISITO DEL MINOR FATTURATO
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:
· in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020;
· un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
Autocertificazione
Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
5.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il paga¬mento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezio¬ne del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).
A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.
Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.
5.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottare con un apposito decreto ministeriale.
6 MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’art. 72 del DL 18/2020 istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
· realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi dell’ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
· potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
· cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
· concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’art. 1 co. 270 della L. 205/2017.
I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti de minimis.
7 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA
Ai sensi dell’art. 44 del DL 18/2020, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, le cui risorse (pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020) sono destinate all’erogazione di un’indennità a lavoratori dipendenti e autonomi esclusi dall’indennità di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini professionali.
Cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro
L’indennità erogata tramite questo Fondo (il cui importo dovrà essere definito) è condizionata al fatto che, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività o il rapporto di lavoro siano:
· cessati;
· ridotti;
· oppure sospesi.
Disposizioni attuative
I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità dovranno essere definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
8 CONTRATTI DI SOGGIORNO E BIGLIETTI PER MUSEI E SPETTACOLI
8.1 RIMBORSO DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO
L’art. 88 co. 1 del DL 18/2020 estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina prevista dall’art. 28 del DL 9/2020 relativamente ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici.
In tal caso, si procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
8.2 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI E MUSEI
L’art. 88 co. 2 - 4 del DL 18/2020 dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, dei contratti di acquisto di:
· titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura;
· biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine:
· i soggetti acquirenti devono presentare, entro il 16.4.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto;
· il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione di tale istanza, deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
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