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Istanza per il contributo a fondo perduto Covid-19: schema di sintesi

È stato pubblicato nella tarda serata di mercoledì 10 giugno l’attesissimo provvedimento con il quale sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020.

Richiamiamo, in sintesi, alcuni principali aspetti.


 


 


Beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:

  • che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (le istruzioni, a pagina 4, indicano, a tal fine, il rigo del modello Redditi 2020 che assume rilievo per ciascuna tipologia di contribuente),

  • il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;

  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;

  • enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;

  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir;

  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);

  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020.

Determinazione del contributo

Il contributo è previsto nella seguente misura:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro,

  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,

  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro.

In questo caso il contributo è determinato come segue:

  • se il fatturato di aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019 si applica alla differenza la percentuale del 20, 15 o 10% (a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 risulta positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020

Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.

Termini di presentazione

L’istanza può essere presentata dal 15.06.2020 al 13.08.2020.

Gli eredi che proseguono l’attività della persona fisica deceduta possono trasmettere le istanze dal 25.06.2020 al 24.08.2020.

Compilazione dell’istanza

Il frontespizio va sempre compilato; il quadro A soltanto nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro.

Modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza può essere presentata soltanto telematicamente.

Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro: in questo caso il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione (Quadro A), è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite pec.

Possibilità di delegare un intermediario

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In questo caso è sufficiente indicare il codice fiscale dell’intermediario sull’istanza.

Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza. L’intermediario dovrà a tal fine inserire nell’istanza non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega.

Ricevute

Le ricevute messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell’istanza sono due: la prima attesta la presa in carico (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali); la seconda, messa a disposizione entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima, che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.

Oltre alle ricevute messe a disposizioni nell’apposita area riservata, l’Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente (l’indirizzo pec al quale viene trasmessa è quello presente nell’Ini-pec).

Correzione degli errori

Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente. Non è più possibile presentare una istanza sostitutiva dopo il 13 (o, per gli eredi, il 24) agosto e dopo il rilascio della seconda ricevuta.

È quindi necessario prestare particolare attenzione: il tempo per inviare l’istanza sostitutiva è molto breve.

Modalità di pagamento

Il contributo è accreditato sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente (a tal fine sono effettuate, dall’Agenzia delle entrate, opportune verifiche).

Rinuncia all’istanza

È possibile presentare una rinuncia all’istanza già trasmessa.

La rinuncia può essere presentata dopo il 13 agosto, e anche dopo aver ricevuto le somme: in questo secondo caso il contributo può essere restituito con i relativi interessi, versando le sanzioni con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno istituiti appositi codici tributo).

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