top of page

Newsletter

Decreto Rilancio convertito, SUPERBONUS 110%


 

Con il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sulla G.U. 19.5.2020 n. 128 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il DL 19.5.2020 n. 34 è stato convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, entrata in vigore il 19.7.2020, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Rilancio” relativamente al cosiddetto "superbonus".


Con informative successive analizzeremo anche le altre misure del Decreto convertito.


1. Detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)


L’art. 119 del DL 34/2020, sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del ri­schio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.


1.1 Soggetti beneficiari

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

  • dai condomìni;

  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im­mobiliari (sono previsti limiti per gli interventi di riqualificazione energetica);

  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pub­­blica;

  • dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;

  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;

  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;

  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


1.2 Immobili esclusi dal “superbonus”

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).


1.3 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.




Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.


Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.


1.4 Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.


1.5 Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’instal­lazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.


1.6 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.




 

2. Interventi edilizi, antisismici e di riqualificazione ener­ge­tica - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo


Per effetto dell’art. 121 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura;

  • per la cessione della detrazione.

Le modalità attuative per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


2.1 Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;

  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%;

  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);

  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.


2.2 Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

L’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).


Per gli interventi che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, tuttavia, ai fini dell’op­zio­ne per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;

  • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.


 

Comments


bottom of page