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Bonus sanificazione comunicazione dal 20 luglio al 7 settembre


 

L'Agenzia delle Entrate in data 10 Luglio ha emanato il provvedimento di definizione dei modelli e delle relative istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Decreto Legge Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Ha pubblicato inoltre nella stessa data la Circolare 20/E con la quale ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.


Riepiloghiamo qui di seguito le disposizioni relative alle due agevolazioni previste dal Decreto Legge 34/2020:


BONUS SANIFICAZIONE (per tutti)


Articolo 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione


1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.


2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:


a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.






BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (solo per attività aperte al pubblico)


Articolo 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro


1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché' in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.


2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


PRESENTAZIONE DELLE APPOSITE COMUNICAZIONI


Bonus Sanificazione entro il 7 Settembre


In base all’art. 125 del DL 34/2020) e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020), occorre presentare apposita comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 20 luglio, ma con termini diversi a seconda dell’agevolazione.

Con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione, l’art. 125 comma 4 ha previsto che un provvedimento dell’Agenzia avrebbe stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020. Attuando tale disposizione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 259854/2020 ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione di tale agevolazione.


Per rispettare il suddetto limite di spesa, l’Agenzia ha scelto, come già avvenuto in altre occasioni, di prevedere la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione, sulla base delle quali sarà poi determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati; niente “click-day” quindi per il credito sanificazione.

Infatti, come si legge nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Occorre quindi anzitutto comunicare all’Agenzia delle Entrate la spese agevolabili.


La comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta sanificazione, secondo il citato provvedimento, va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Nel modello di comunicazione – da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati – dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.


Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta (non sulle spese agevolabili, come chiarito dalla circ. n. 20/2020, § 2.3) di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è però pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia, che dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020.

Tale percentuale, secondo il provvedimento, è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.


Credito Adeguamento entro il 30 Novembre


Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, che può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, la comunicazione delle spese ammissibili può essere invece effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Come si legge nelle motivazioni al provvedimento n. 259854/2020, in tal modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un termine più ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Anche in tal caso nel modello di comunicazione dovrà essere indicato l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo comunque non superiore a 80.000 euro (limite di spesa previsto), nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% di tali spese (l’ammontare del credito non può quindi eccedere l’importo di 48.000 euro).

Si evidenzia inoltre che il medesimo modello può essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle predette spese riferite a uno solo dei due crediti d’imposta oppure a entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare, entro i termini di cui sopra, una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

 

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