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L'Italia è composta da 20 regioni amministrative, con Roma come capitale. Ha una popolazione di circa 60 milioni di abitanti e il suo territorio si estende per circa 301.000 chilometri quadrati. La lingua ufficiale dell'Italia è l'italiano e la moneta è l'euro (EUR)

IVA
22%

CIT
24%

SSC
40%

CIT = Corporate Income Tax - corrispondente all'IRPEG

SSC = Social Security Contribution - corrispondente alla Contribuzione Sociale (Dipendente + Datore di Lavoro)

Economia 

L’Italia ha un’economia diversificata, divisa in un nord industriale sviluppato, caratterizzato da molte aziende private, e un sud meno sviluppato. L’economia è trainata in gran parte dalla produzione di beni di consumo di alta qualità prodotti da piccole e medie imprese, molte delle quali a conduzione familiare. Per il suo patrimonio archeologico e artistico, il turismo è uno dei settori più importanti.

L’Italia è un membro fondatore della Comunità Economica Europea (CEE) e dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). È anche uno stato membro delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Image by Luca Bravo

Fiscalità

La gestione delle imposte è affidata all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione.

La tassazione delle persone fisiche

La principale imposta sul reddito riscossa dalle persone fisiche è l'imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT), nota anche come Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

In Italia l’individuo è soggetto alle seguenti imposte sul reddito:

  • Imposta nazionale sul reddito.

  • Imposta regionale sui redditi.

  • Imposta comunale sul reddito.

La passività fiscale viene calcolata in base ad un'aliquota progressiva e le aliquote fiscali applicabili sono indicate di seguito.

Il perimetro della tassazione in Italia
Lo status fiscale di una persona fisica è il punto di partenza per applicare la corretta tassazione in Italia. Secondo la normativa fiscale italiana, sia i residenti italiani che i soggetti non residenti sono soggetti a tassazione in Italia, ma su basi diverse.

Persone fisiche residenti fiscalmente
I soggetti fiscalmente residenti sono soggetti alle imposte italiane sul reddito delle persone fisiche (o nazionali) sui loro redditi ovunque prodotti (in base al cosiddetto “principio mondiale”). Pertanto, i residenti fiscali sono soggetti a tassazione anche sui redditi esteri (ad esempio derivanti da immobili posseduti all’estero, dividendi e interessi esteri, compensi esteri e compensi di amministratori e altri redditi esteri).

Le persone fisiche residenti fiscalmente sono soggette anche all'"imposta sul patrimonio" sugli immobili e sugli investimenti finanziari posseduti al di fuori dell'Italia.

Le persone fisiche residenti fiscalmente sono tenute a dichiarare tutti i propri investimenti esteri (finanziari e non) ai fini del monitoraggio attraverso la dichiarazione dei redditi italiana.

Regime fiscale per i soggetti neo-domiciliati
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall'estero in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfetaria, nella misura fissa di 100.000 euro (di seguito il 'regime fiscale neo-domiciliati'). .

Il citato regime fiscale si applicherà anche a:

  • l'imposta sul reddito degli investimenti esteri (interessi esteri, dividendi e plusvalenze) ad eccezione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni

  • l'imposta patrimoniale sugli investimenti immobiliari e finanziari posseduti all'estero, e

  • obblighi di monitoraggio finanziario attraverso la dichiarazione dei redditi italiana (il che significa che il soggetto non è tenuto a dichiarare i propri investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi italiana).

Oltre al contribuente, ogni membro del nucleo familiare potrebbe essere soggetto ad un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi di fonte non italiana nella misura fissa  di 25.000 euro.

Per poter beneficiare di questo regime fiscale è necessario esercitare l'opzione attraverso la dichiarazione dei redditi annuale italiana. In ogni caso è consigliabile richiedere una decisione preventiva al fisco italiano.

Per avvalersi di tale trattamento, l'individuo deve soddisfare diversi requisiti, tra cui la precedente residenza fiscale non italiana per almeno nove anni nell'arco dei dieci anni fiscali precedenti al trasferimento.

Il citato regime fiscale non è cumulabile con il regime fiscale per i lavoratori in entrata .

Persone fisiche non residenti fiscalmente
I soggetti fiscali non residenti sono soggetti all’Irpef solo sui “redditi prodotti” in Italia (ovvero i redditi da lavoro dipendente relativi all’attività lavorativa svolta in Italia). Pertanto i redditi esteri non rilevano ai fini della tassazione in Italia.

Imposta nazionale sul reddito
L'imposta nazionale sul reddito per l'anno fiscale 2024 è riscossa con un'aliquota fiscale progressiva su tutti i redditi riportati di seguito.

 

Flat tax sul bonus “produttività”
Il premio di produttività consiste in una retribuzione variabile corrisposta a un dipendente in funzione del miglioramento della qualità della produzione e/o della produttività aziendale, purché applicato all'intera forza lavoro avente diritto (o a una categoria omogenea di essa) in base ad obiettivi criteri di prestazione equi, predeterminati e materialmente rilevanti, generalmente denominati "KPI" (ad esempio risparmi relativi all'energia elettrica, crescita dei ricavi, aumento dei profitti, diminuzione degli scarti di produzione, miglioramento dei tempi di consegna, implementazione dello schema di smart working).

Il premio di produttività non può superare i 3.000 euro annui.

Tale bonus è soggetto a tassazione sostitutiva pari al 10% a titolo di IRPEF, ritenuta regionale e comunale, ma non è esente dalla ritenuta previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore. La Legge di Bilancio per l'anno 2024 ha ridotto, confermando quanto già previsto con la Legge di Bilancio per l'anno 2023, l'aliquota fiscale applicabile al 5%.

Per quanto riguarda l'ammissibilità, non hanno diritto a beneficiare del suddetto sconto fiscale i dipendenti che hanno percepito nell'anno precedente una retribuzione annua lorda (comprensiva del piano di remunerazione variabile eventualmente previsto) superiore ad euro 80.000.

Al fine di consentire l'applicazione delle suddette misure, il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente sottoscrivere un contratto collettivo con i sindacati/comitati aziendali. In caso di mancanza di sindacati/comitati aziendali, è possibile applicare un contratto collettivo territoriale (se esistente) sottoscritto dai sindacati più rappresentativi (se presenti) nel territorio di riferimento.

Imposta regionale sui redditi (Addizionale Regionale IRPEF)
L'imposta regionale sui redditi dipende dalla regione di residenza. L'aliquota dell'imposta regionale sui redditi varia dall'1,23% al 3,33%.

Imposta comunale sul reddito (Addizionale Comunale IRPEF)
L'imposta comunale sul reddito dipende dal comune di residenza. L’aliquota dell’imposta comunale sul reddito varia dallo 0% allo 0,9%. I Comuni possono stabilire aliquote fiscali progressive applicabili alla fascia di reddito nazionale.


Contributi sociali

Il contributo previdenziale dipende principalmente dal rapporto di lavoro.

Rapporto di lavoro (personale dipendente non dirigente)
I contributi previdenziali sono dovuti sia dal lavoratore che dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro italiano, per poter pagare i contributi previdenziali per i dipendenti, deve iscriversi presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale o INPS.

L'aliquota complessiva della previdenza sociale ammonta a circa il 40% della retribuzione lorda del dipendente (l'aliquota dipende dall'attività lavorativa svolta dall'azienda, dal numero dei dipendenti dell'azienda, dalla posizione del dipendente) ed è così ripartita:

  • La parte a carico del datore di lavoro è di circa il 30%.

  • La parte a carico del dipendente è di circa il 10%.

In generale, solo il 33% circa dell'importo totale viene versato al Sistema pensionistico nazionale, mentre la parte restante del contributo viene versata ai seguenti fondi di previdenza sociale:

  • Fondo di disoccupazione.

  • Cassa malattia (non applicabile ai dirigenti).

  • Fondo maternità.

  • Cassa di disoccupazione temporanea (ordinaria e straordinaria, non applicabile ai dirigenti).

  • Fondo mobilità sociale (non applicabile ai dirigenti).

  • Altri fondi minori.

I contributi previdenziali per i dipendenti iscritti all'INPS dopo il 1° gennaio 1996 senza una precedente iscrizione previdenziale al regime obbligatorio o, a determinate condizioni, in altri Paesi dell'Unione Europea sono dovuti fino ad un importo massimo di euro 119.650 per l'anno 2024.

Oltre tale limite, solo i contributi minori (circa il 5%) sono dovuti solo dal datore di lavoro.

Rapporto di lavoro (dirigenti)

Di seguito si riepilogano i contributi previdenziali dovuti a carico dei dirigenti per l’anno.

Un dirigente del settore commerciale è tenuto a versare i seguenti contributi:

INPS: 9,19% sul reddito fino al tetto di 55.008 euro e 10,19% sull'eccedenza rispetto all'importo massimo.
Fondo Mario Negri (fondo pensione complementare): spetta l'1% su una remunerazione figurativa annua pari a euro 59.224,54; ed Euro 130,00 annui a titolo di oneri di formazione professionale.
Fondo Mario Besusso o FASDAC: spetta l'1,87% su un compenso figurativo annuo di 45.940 euro.
Fondo Pastore (fondo pensione complementare): Ente costituito da una combinazione di assicurazione e investimento (non obbligatorio) il cui contrbuto ammonta a 464,81 euro annui.
Il dirigente del settore industriale è tenuto a versare i seguenti contributi:

INPS: 9,19% sui redditi fino al tetto di 55.008 euro  e 10,19% sull'eccedenza rispetto all'importo massimo.
Fondo Assistenza Sanitaria Industria o FASI: contributo forfettario di 1.120 euro.
Fondo Previdenza Dirigenti Aziende industriali o PREVINDAI (fondo pensione integrativo): 4%, fino ad un reddito massimo annuo di euro 180.000.

Rapporto di lavoro autonomo
I lavoratori autonomi che non sono titolari di partita IVA e non sono iscritti a un fondo pensione privato obbligatorio devono essere iscritti all'INPS nel regime previdenziale separato (Gestione Separata Inps), istituito con la Legge n. 335/95.

Il regime previdenziale separato prevede tre diverse aliquote:

  • Soggetti iscritti ad altri regimi contributivi obbligatori: l'aliquota è pari al 24%.

  • Soggetti titolari di partita IVA iscritti in modo esclusivo alla Gestione separata INPS: aliquota pari al 26,07% per l'anno 2024 (26,23% per l'anno 2023).

  • Tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:

 - Per coloro i quali è previsto contributo aggiuntivo DIS-COLL: l'aliquota è pari al  35,03%.

 - Per coloro i quali non è previsto contributo aggiuntivo DIS-COLL: l'aliquota è pari al 33,72%.

Tutte le percentuali sono applicate fino al limite stabilito dalla legge per l'anno 2024 pari a  119.650 euro.

Le percentuali dovute dai lavoratori autonomi senza partita IVA sono:

  • due terzi a carico della società, e

  • un terzo a carico dei collaboratori.

Il pagamento del contributo è a totale carico dell'azienda.

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non iscritti a un fondo pensione privato obbligatorio, la percentuale è interamente a carico dei soggetti e il versamento dei contributi segue le stesse scadenze previste per le imposte. I privati, in questo caso, possono addebitare al cliente/committente un importo pari al 4% del compenso risultante dalla fattura per i servizi resi.

La Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha introdotto una disposizione specifica, valida solo per l'anno 2023, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

Tale disposizione, cosiddetta flat tax incrementale, prevede, a determinate condizioni, una flat tax pari al 15% da applicare sulla quota parte degli incrementi di reddito calcolati rispetto ai tre anni precedenti.

Regime flat tax (forfettario) per i lavoratori autonomi
Il regime della flat tax (Regime forfettario) è stato introdotto dalla Legge 190/2014. Come regola generale, prevede che il reddito imponibile sia determinato in maniera forfettaria, con un'aliquota del 15%, con esclusione di IVA, IRAP e ISA e senza l'applicazione di ritenute fiscali (WHT).

L’ammissibilità al regime forfettario è subordinata al rispetto di determinati criteri e limiti.

La Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha innalzato la soglia di reddito annuo per poter beneficiare dell'applicazione della flat tax fino a 85.000 euro (in precedenza il limite era di 65.000 euro). Tali disposizioni rimangono invariate per l’anno fiscale 2024.

Rapporto collaboratori/amministratori
In genere, anche i collaboratori e gli amministratori (salvo deroga) devono essere iscritti al “regime previdenziale separato” presso l’INPS.

Per i soggetti non titolari di partita IVA il regime previdenziale è lo stesso previsto per il rapporto di lavoro autonomo sopra descritto.


Tassazione delle persone giuridiche

Aliquote applicabili
Le persone giuridiche italiane sono soggette a un'imposta sul reddito delle società, nota come imposta sul reddito sulle società o IRES, e a un'imposta regionale sul valore della produzione, nota come imposta regionale sulle attività produttive o IRAP.

Le tariffe standard sono le seguenti:

24% per l'IRES.
3,9% per l'IRAP.
Fino all'esercizio 2016 l'aliquota IRES era pari al 27,5%. Per gli enti bancari e finanziari si applicano norme specifiche.

Per alcuni soggetti (ad esempio banche ed enti finanziari, imprese di assicurazione, enti con un determinato diritto esclusivo governativo alla prestazione di servizi) sono applicabili aliquote IRAP diverse.

Le Regioni hanno la facoltà di aumentare o diminuire leggermente le aliquote IRAP.

Regole generali
IRES

La base imponibile IRES è determinata secondo il principio mondiale della tassazione, secondo il quale, indipendentemente dal luogo/giurisdizione in cui il reddito viene prodotto, nella misura in cui il reddito è legalmente attribuibile ad un soggetto residente in Italia, il reddito è tassato in Italia . L'IRES viene liquidata sull'utile netto complessivo riportato nel bilancio della società rettificato in base a specifiche norme fiscali. Le società non residenti sono tassate solo sui redditi di fonte italiana.

IRAP
Esistono diverse modalità di calcolo della base imponibile IRAP, a seconda della natura dell'attività svolta dal contribuente. I fondi rischi e oneri, nonché le componenti straordinarie, non possono essere presi in considerazione nella determinazione della base imponibile IRAP.

Per le società commerciali e produttive la base imponibile IRAP è sostanzialmente rappresentata dal margine lordo di bilancio dell’impresa. Oltre alle voci indeducibili sopra menzionate, sono esclusi dalla base imponibile IRAP gli interessi attivi e passivi e gli accantonamenti per svalutazione crediti.

Regole speciali si applicano agli istituti finanziari, diversi dalle banche, e alle società holding.

L'IRAP è riscossa su base regionale e le regioni possono aumentare o diminuire l'aliquota IRAP standard fino allo 0,92%. Le aziende con stabilimenti in regioni diverse devono ripartire la base imponibile complessiva tra le diverse regioni sulla base dei costi del lavoro del personale dislocato nelle diverse sedi. Le strutture diventano rilevanti ai fini del calcolo dell'IRAP se sono costituite da più di tre mesi. Le società italiane con stabili organizzazioni (PE) all'estero, così come le società di navigazione che beneficiano del regime di tonnage tax , non sono soggette all'IRAP sui redditi realizzati attraverso tali PE.

La detrazione del costo del lavoro ai fini IRAP dipende dalla tipologia del contratto di assunzione. In particolare:

  • Detrazione integrale per i costi relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

  • Detrazione limitata ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (es. Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro o INAIL) per i lavoratori a tempo determinato.

 
L’Imposta sul valore aggiunto

L'IVA italiana (Imposta sul valore aggiunto) si applica alle forniture di beni e servizi effettuate in Italia da imprenditori, professionisti o artisti e alle importazioni effettuate da chiunque. In determinate situazioni gli acquisti intracomunitari sono soggetti all'IVA.

L'aliquota IVA standard italiana è del 22% a partire da ottobre 2013. Sono previste aliquote ridotte per forniture di beni e servizi specificatamente elencati, come il 4% per alimenti, bevande e prodotti agricoli elencati e il 10% per forniture di energia elettrica per usi elencati e farmaci elencati. Le forniture e le esportazioni intracomunitarie sono esenti da IVA.

Sono esenti da IVA specifiche forniture di beni e servizi espressamente elencati nella legge (ad esempio servizi pubblici postali, cure ospedaliere e mediche, istruzione, servizi assicurativi, servizi finanziari specifici, fornitura, locazione di particolari beni immobili). Anche altre operazioni specificamente elencate non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA (ad esempio trasferimenti di denaro, trasferimenti di rami d'azienda).

Nel caso di un soggetto passivo (titolari di partita IVA), in genere è consentito il recupero dell'IVA a credito sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività d'impresa. Si applicano limitazioni speciali in relazione a voci specifiche (ad esempio automobili, spese di rappresentanza).

La Legge di Bilancio italiana per l'anno fiscale 2024 ha aumentato dal 5% al ​​10% l'aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia (ad esempio pannolini, seggiolini auto e prodotti per l'alimentazione di neonati e bambini piccoli)

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni IVA è il 30 aprile dell'anno successivo.

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