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Le attività autorizzate dal 4 maggio: come riaprire


 


Come noto, con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in GU n.108 del 27 aprile, è stato rivisto l’elenco delle attività autorizzate, con un parziale allentamento delle misure contenitive Covid-19, valevole su tutto il territorio nazionale, ma che è necessario ulteriormente comparare con eventuali misure più restrittive imposte su base regionale. Preliminarmente ricordiamo che pressoché nulla cambia per il commercio al dettaglio, sempre chiuso, fatte salve le attività essenziali, che sono sempre le stesse a parte l’aggiunta esplicita del commercio al dettaglio di piante, fiori e sementi, già sdoganato in precedenza tramite indicazioni fornite dal ministero direttamente alle prefetture. Per la riapertura dei negozi di vicinato occorrerà presumibilmente attendere fino al 18 maggio, salvo ripensamenti. Nulla cambia nemmeno per i servizi alla persona e per la somministrazione di alimenti e bevande, presumibilmente inibite fino a giugno; solo per quanto riguarda la ristorazione si segnala un piccolo passo in avanti, con la concessione all’asporto oltre che alle già autorizzate consegne a domicilio.


Le attività autorizzate


Molto cambia, invece, nel settore manifatturiero, industriale, dell’edilizia e del commercio all’ingrosso, ivi inclusi gli intermediari che operano in tali settori. L’allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020, infatti, che di fatto va a sostituire l’allegato 3 del DPCM 10 maggio 2020 che cessa di avere efficacia a partire da lunedì 4 maggio, è ben più ampio rispetto al suo predecessore. Sono infatti inclusi nell’elenco delle attività autorizzate categorie ATECO dapprima del tutto assenti, mentre altre vengono incluse per la totalità dei sottocodici, mentre prima erano autorizzate solo parzialmente. Rinviando all’allegato 3 per la visione d’insieme delle attività autorizzate, andiamo nel seguito a porre l’accento a ciò che è necessario (o non è necessario) effettuare nell’ottica della ripresa dell’attività.

Le comunicazioni da effettuare


Per quanto riguarda eventuali comunicazioni da effettuarsi, si ritiene che il problema non dovrebbe porsi. Infatti, così come non è stata comunicata la sospensione, parimenti non deve essere comunicata la ripresa dell’attività. Sul punto si ricorda che le attività sospese a seguito dei decreti governativi e ministeriali che hanno imposto misure restrittive per contenere la diffusione del contagio COVID-19 (sospensione, quindi, obbligatoria) ai sensi dei DPCM 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile e 10 aprile 2020, non sono state tenute a presentare al Registro delle imprese competente la denuncia per l’iscrizione nel REA della sospensione dell’attività. Ben più importante, invece, ai fini della riapertura, è l’attenta lettura ed applicazione dei diversi protocolli anti-contagio, allegati al DPCM 26 aprile 2020, protocolli che – a seconda del settore – prevedono precise disposizioni da attuarsi al fine di evitare che la ripresa dell’attività si traduca in una nuova ondata epidemiologica.

A tal fine, ricordiamo, già a partire dal 27 aprile è consentito alle imprese autorizzate alla ripartenza a partire da lunedì prossimo, di procedere con tutte le operazioni propedeutiche alla riapertura stessa.

I rischi di chiusura


È di fondamentale importanza ricordare che il mancato rispetto dei protocolli, oltre a costituire un grave rischio per la salute – con le relative conseguenze anche in ambito di responsabilità verso gli eventuali lavoratori dipendenti presenti in azienda – costituisce anche condizione essenziale per l’operatività. Quindi, nel caso in cui una visita ispettiva riveli che le misure anti Covid non sono rispettate correttamente, l’impresa sarà costretta nuovamente alla chiusura, e quanto sopra non vale solo per le “nuove” riaperture, ma anche per tutte le aziende cui già è consentita l’attività in forza del DPCM 10 aprile 2020. Un ulteriore rischio di chiusura è poi costituito dal monitoraggio giornaliero cui sono tenute le Regioni, con invio di dati al Ministero della Sanità, al ISS e alla cabina di regia istituita presso la protezione civile. I dati raccolti riguarderanno il numero di contagi, e saranno valutati anche tenendo in considerazione la capacità del sistema sanitario. Laddove le soglie di rischio che saranno determinate venissero superate, scatteranno nuove misure restrittive, su base regionale o anche solo limitate a specifiche aree regionali (“zone rosse”) nelle quali la situazione epidemiologica dovesse far rilevare un peggioramento della situazione sanitaria.




 


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