Liechtenstein
Il Liechtenstein è un paese dell'Europa centrale confinante con la Svizzera a ovest e a sud e con l'Austria a est. Il piccolo paese alpino di circa 39.000 abitanti è suddiviso in 11 comuni. La sua capitale è Vaduz e la lingua ufficiale è il tedesco. Il Liechtenstein ha una democrazia parlamentare sotto una monarchia costituzionale. Il paese utilizza il franco svizzero (CHF) come valuta nazionale.
IVA
7,7%
CIT
12,5%
SSC
12,88%
CIT = Corporate Income Tax - corrispondente all'IRPEG
SSC = Social Security Contribution - corrispondente alla Contribuzione Sociale (Dipendente + Datore di Lavoro)
Storia economica
Il Liechtenstein fu fondato all'interno del Sacro Romano Impero nel 1719. Occupato dalle truppe francesi e russe durante le guerre napoleoniche, divenne uno stato sovrano nel 1806 e si unì alla Confederazione germanica nel 1815. Il Liechtenstein divenne completamente indipendente nel 1866 quando la Confederazione si sciolse. Fino alla fine della prima guerra mondiale fu strettamente legato all'Austria, ma la devastazione economica provocata da quel conflitto costrinse il Liechtenstein a stringere un'unione doganale e monetaria con la Svizzera. Dal 1995, il Liechtenstein è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE) e quindi strettamente associato al mercato unico dell'Unione europea (UE).
Dalla seconda guerra mondiale (in cui il Liechtenstein è rimasto neutrale), le basse imposte del paese hanno stimolato una crescita economica eccezionale. Nonostante le sue piccole dimensioni e le limitate risorse naturali, il Liechtenstein si è sviluppato in un'economia prospera, altamente industrializzata e di libera impresa con un vitale settore dei servizi finanziari e il reddito pro capite più alto del mondo. L'economia del Liechtenstein è ampiamente diversificata con un gran numero di piccole imprese.
Fiscalità
La tassazione delle persone fisiche
La tassazione delle persone fisiche in Liechtenstein si basa principalmente sull’imposta patrimoniale e sull’imposta sul reddito. Quest’ultima imposta si applica ai soggetti residenti in relazione ai redditi ovunque prodotti. Una persona fisica è fiscalmente residente in Liechtenstein se vi risiede con l’intenzione di rimanervi permanentemente, ovvero se vi soggiorna per più di sei mesi (le brevi interruzioni non rilevano al fine del computo dei sei mesi). I soggetti non residenti sono tassati in relazione ai redditi prodotti in Liechtenstein quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente e redditi derivanti da proprietà immobiliari situate nel territorio dello Stato.
I capital gain, i canoni derivanti da locazioni effettuate da privati e i redditi di capitale di fonte estera sono comunque esenti.
I redditi di lavoro dipendente sono tassati al netto dei costi sopportati dal lavoratore (inclusi i costi di trasporto e di formazione).
Le aliquote di imposta sul reddito delle persone fisiche sono progressive, sulla base di otto scaglioni di reddito, con la previsione di un’aliquota massima dell’8% (per redditi superiori a 200.000 CHF) I redditi delle persone fisiche scontano inoltre una maggiorazione comunale (decisa annualmente da ciascuno degli undici municipi in cui è suddiviso il Liechtenstein) in misura compresa tra il 150 e il 250% dell’imposta sui redditi dovuta dal contribuente.
L’imposta patrimoniale si applica ai beni immobili situati in Liechtenstein e a tutti i beni mobili di un soggetto residente, inclusi liquidità, titoli, depositi bancari, metalli preziosi e altri beni personali.. Sono esenti i beni investiti in attività commerciali. La base imponibile dell’imposta patrimoniale è data dall’equo valore di mercato del bene all’inizio dell’anno, al quale si applica il tasso di rendimento fissato di anno in anno dal Parlamento (attualmente pari al 4%) per calcolare un reddito presunto, che si aggiunge a quello effettivo soggetto ad imposta sul reddito. I soggetti che trasferiscono i propri beni a una fondazione o organizzazione non-profit, sottraendoli così all’applicazione dell’imposta patrimoniale, scontano un’imposta pari al 3,5% del valore netto imponibile del bene (oltre all’addizionale municipale).
In ogni caso, l’aliquota complessivamente gravante sui redditi delle persone fisiche, tenuto conto e dell’addizionale municipale e dell’imposta patrimoniale, non può superare il 28%.
Le persone fisiche che esercitano un'attività lavorativa autonoma in Liechtenstein sono soggette all’imposta sul reddito, tramite applicazione della ritenuta alla fonte sulle entrate derivanti dall'attività autonoma e su altre entrate (è prevista una soglia annuale di non imponibilità). Sono previsti tre scaglioni, le cui aliquote d’imposta variano dal 3% al 24%.
Alcuni lavoratori che vivono al di fuori del Liechtenstein possono essere soggetti a una tassazione limitata. Le disposizioni fiscali variano a seconda del luogo di residenza. Per i lavoratori che vivono in Svizzera è previsto il sistema più semplice: non sono soggetti al pagamento delle imposte in Liechtenstein, in quanto la tassazione avviene interamente nel loro luogo di residenza, ovvero in Svizzera. Per i lavoratori che vivono in Austria è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 4% sullo stipendio, che può essere detratta dall'imposta sul reddito in Austria. I lavoratori che vivono in Germania pagano le imposte in entrambi i Paesi. Una ritenuta alla fonte è applicata in Liechtenstein indipendentemente dal reddito del soggetto e tale ritenuta si può dedurre dall'imposta sul reddito da versare in Germania.
I lavoratori residenti all'estero che sono impiegati nella pubblica amministrazione o in altre istituzioni pubbliche sono soggetti a disposizioni diverse in relazione alla tassazione del loro reddito, ma non del patrimonio, in Liechtenstein. Nel caso di lavoratori non residenti impiegati presso autorità pubbliche con poteri sovrani, è previsto il pagamento delle imposte in Liechtenstein. Nel caso di lavoratori non residenti occupati da autorità pubbliche senza poteri sovrani, l'imposta pagata nel Liechtenstein può essere detratta dalle imposte solo nel loro paese di residenza.
Contribuzione Sociale
Il sistema di previdenza sociale del Liechtenstein si basa su tre pilastri: la previdenza professionale e statale nonché la previdenza privata. Il primo pilastro salvaguarda i mezzi di sussistenza di base di tutte le persone occupate con l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, la cassa di compensazione familiare e l'assicurazione contro la disoccupazione.
La previdenza statale obbligatoria costituisce il primo pilastro del sistema di previdenza sociale del Liechtenstein. Tutte le persone residenti o occupate nel Liechtenstein sono assicurate obbligatoriamente. Se una persona esercita un'attività lucrativa nel Liechtenstein e in uno Stato limitrofo, i contributi previdenziali sono dovuti sull'intero reddito percepito nel paese di residenza.
Il regime pensionistico è amministrato da un'agenzia indipendente di diritto pubblico controllata dal governo. I dipendenti e i datori di lavoro versano parte dello stipendio nel regime. Il datore di lavoro è tenuto a detrarre le rispettive somme dallo stipendio e a trasmetterle alla cassa pensioni. I lavoratori autonomi pagano i contributi sulla base di scaglioni di reddito lordo. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo annuo che dipende dal loro patrimonio, dal reddito pensionistico e da altri fattori.
Il totale dei contributi sociali, ripartito tra le diverse forme, è pari al 7,68% a carico del datore di lavoro e del 5,2% a carico del lavoratore.
Tassazione delle persone giuridiche
Soggetti passivi dell’imposta sulle società sono le persone giuridiche societarie, inclusi gli “Anstalt” (stabilimenti) e le fondazioni (“Stiftung”), le imprese di investimento e i “trust” dotati di personalità giuridica (Treuhandverhaeltnis). Le società di persone sono fiscalmente trasparenti e, pertanto, non sono soggette all’imposta sulle società.
Ai fini dell'imposta sui redditi societari, una società è residente in Liechtenstein se vi si trova la sede legale o la sede di direzione effettiva. Le società residenti sono soggette a tassazione sugli utili ovunque prodotti, con l’eccezione degli utili derivanti da una stabile organizzazione all’estero o da beni immobili situati all’estero. I dividendi distribuiti a soggetti residenti e non residenti sono esenti, così come lo sono le plusvalenze azionarie. Le plusvalenze immobiliari sono soggette ad un’imposta ad hoc.
È prevista la deduzione dall’utile di un interesse nominale, pari al 4%, del capitale della società. I redditi derivanti da alcuni diritti di proprietà intellettuale (essenzialmente, marchi, licenze e brevetti registrati) beneficiano di un abbattimento pari all’80%.
L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5%. È prevista una minimum tax pari a CHF 1.800, interamente deducibile dall’imposta societaria, non applicabile tuttavia alle piccole imprese commerciali.
Le società la cui unica attività consiste nella gestione di beni privati, incluse partecipazioni azionarie (c.d. private asset structures, PAS), e i “trust” (Treuhandverhaeltnis) scontano la sola minimum tax e non sono soggetti ad accertamento. È previsto un regime di consolidamento delle perdite per le società appartenenti al medesimo gruppo.
In riferimento alle società non residenti, sono soggetti a tassazione i redditi prodotti dalle stabili organizzazioni/branch e da quelli derivanti da proprietà immobiliari situate in Liechtenstein.
L’Imposta sul valore aggiunto
Il Liechtenstein applica l’IVA in maniera congiunta con la Svizzera con la quale è stata siglata nel 1923 una unione doganale. Soggetti passivi sono le persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività economica, a condizione che il fatturato imponibile realizzato in Svizzera e in Liechtenstein sia superiore a 100.000 franchi svizzeri all’anno. Le operazioni imponibili includono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e in Liechtenstein, nonché le importazioni di beni e servizi. Le esportazioni sono soggette ad aliquota zero (il che equivale al regime di non imponibilità applicato nella Unione europea).
L’aliquota ordinaria è pari al 7.7%. Esistono due aliquote ridotte: l’una, pari al 3,7%, si applica alle locazioni di camere alberghiere, case di vacanza, ecc.; l’altra, pari al 2,5%, si applica alle vendite di generi alimentari, bevande analcoliche, giornali, libri (anche e-book), medicine ecc.. E’ prevista una esenzione Iva per volumi d’affari annui inferiori a 100.000 CHF.
Le altre imposte
È prevista un’imposta sulle plusvalenze immobiliari, applicabile a chiunque realizzi un utile dalla vendita di beni immobili situati in Liechtenstein. La base imponibile è data dalla differenza tra il ricavato della vendita (che include il prezzo e tutti i costi accessori) e il costo investito nell’immobile (e, cioè, il valore ufficiale del bene maggiorato di eventuali rivalutazioni e migliorie). La base imponibile è soggetta alle stesse aliquote progressive previste per l’imposta sul reddito.
Dal 1° gennaio 2011 sono state abrogate l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta immobiliare, nonché la coupon tax sulle distribuzioni.
La coupon tax, tuttavia, continua ad applicarsi sugli utili distribuiti a valere su riserve esistenti al 31 dicembre 2010. Per individuare gli utili soggetti a coupon tax, si applica un criterio di “first in, first out”. Le distribuzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 scontano l’aliquota del 2%; per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 l’aliquota è del 4%. I contribuenti possono affrancare le riserve di utili esistenti al 31 dicembre 2010, chiedendo l’applicazione della coupon tax anche in assenza di distribuzioni.
È prevista un’imposta sul capitale in caso di costituzione di una società ovvero di aumento del capitale sociale. L’aliquota ordinaria è pari all’1%, ma sono previste anche aliquote ridotte dello 0.5 e 0.3%. Le fondazioni sono soggette all’imposta sul capitale del 2%, con un minimo di 200 CHF.
Il trasferimento di azioni è soggetto ad imposta di bollo in misura pari a 0.3% per i titoli esteri e 0.15% per quelli domestici (Liechtenstein e Svizzera).
Dichiarazioni, obblighi strumentali
Le persone fisiche residenti devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta considerato. Le coppie sposate presentano una dichiarazione congiunta, a meno che i coniugi non chiedano di poter presentare la dichiarazione separatamente.
Non è prevista l’autoliquidazione: le autorità fiscali emettono, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, un decreto di accertamento in cui è indicata la base imponibile, l’aliquota applicabile e l’imposta da pagare. L’imposta diviene dovuta al momento dell’emissione del decreto, e va pagata di norma entro 30 giorni.
Per le società invece l'anno fiscale corrisponde all'esercizio sociale. Di conseguenza, il periodo contabile applicabile, che può terminare in qualsiasi data nell'anno solare, costituisce la base per la tassazione delle società.
Le società residenti in Liechtenstein o con stabile organizzazione in Liechtenstein devono presentare una dichiarazione dei redditi entro il 1° luglio dell'anno solare successivo alla fine dell'anno fiscale.
A seguito di motivata richiesta scritta, l'Agenzia delle Entrate può prorogare di sei mesi il termine di presentazione. Una proroga del termine richiede il pagamento delle imposte liquidate in via provvisoria. In casi particolarmente giustificati, il termine per la presentazione può essere nuovamente prorogato. Tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza della prima proroga.
L'accertamento emesso dall'amministrazione fiscale si basa sulla dichiarazione dei redditi della società, comprensiva degli allegati e del bilancio depositato. le imposte devono essere corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di liquidazione da parte delle Autorità Fiscali.
LA NOSTRA PRESENZA IN LIECHTESTEIN
La nostra sede di Vaduz può contare sul supporto di uno studio di Commercialisti e Revisori fondato nel 2016 composto da 3 Partners oltre a uno staff di 10 persone che operano quotidianamente negli ambiti della revisione, elaborazione delle buste paga, contabilità, assistenza fiscale e compliance.